Art. 11.
(Incentivi alle attività diversificate degli agricoltori di montagna).

      1. L'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 17. - (Incentivi alle pluriattività). - 1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, possono assumere in appalto da enti pubblici e privati e da altri soggetti, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando prevalentemente macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, lavori agricoli e forestali, tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio dei boschi, i lavori di manutenzione e di sistemazione di parchi e di giardini pubblici, nonché attività di trasporto di prodotti agricoli o forestali e beni strumentali agricoli o forestali per conto di terzi, impiegando, in deroga alle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, anche mezzi di trasporto agricoli iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA), per importi non superiori a 75.000 euro annui. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in base all'indice dei

 

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prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
      2. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro e avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.
      3. I soggetti di cui al comma 1 sono esclusi dal regime comunitario delle quote latte di cui al regolamento (CEE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, purché esercitino l'allevamento in forme tradizionali ed estensive e nel limite produttivo di 80.000 litri annui per azienda. I medesimi soggetti possono inoltre trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sé e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti nell'UMA. Tale ultima attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta.
      4. I coltivatori diretti e i loro familiari, iscritti ai fini previdenziali all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), gestione agricola, che svolgono le attività di cui ai commi 1, 2 e 3, conservano detta qualifica ad ogni fine ed effetto e mantengono l'iscrizione all'INPS, gestione agricola, in deroga a quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sempre che prestino opera manuale abitualmente nell'azienda agricola. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura infortunistica per i soggetti e per le attività di cui ai citati commi 1, 2 e 3.
      5. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che hanno sede ed esercitano prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitano attività di sistemazione e di manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto
 

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pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o dei servizi non sia superiore a 200.000 euro annui.
      6. Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e le relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, svolta in territori montani, sono assimilate alle costruzioni rurali previste dall'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      7. Coloro che organizzano o realizzano attività agricole o attività ad esse connesse con il proposito di generare benessere di carattere terapeutico, riabilitativo o d'inclusione sociale a vantaggio di anziani, diversamente abili e persone con situazioni anche temporanee di disagio possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione dei lavori e dei servizi di cui al comma 5 per importi non superiori a 500.000 euro annui».